VSME — Standard
Commission Recommendation (EU) 2025/1710 · Italiano
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General
Finalità del principio e imprese cui si applica
Il presente principio volontario mira a sostenere le microimprese e le piccole e medie imprese che intendono:
fornire informazioni che contribuiranno a rispondere alle esigenze di dati delle grandi imprese che chiedono ai propri fornitori informazioni sulla sostenibilità;
fornire informazioni che contribuiranno a rispondere alle esigenze di dati di banche e investitori, aiutando in tal modo le imprese ad accedere ai finanziamenti;
migliorare la gestione delle questioni attinenti alla sostenibilità, ossia le sfide ambientali e sociali quali l'inquinamento o la salute e la sicurezza della forza lavoro che si trovano ad affrontare. Ciò sosterrà la loro crescita competitiva e ne rafforzerà la resilienza a breve, medio e lungo termine; e
Il presente principio ha carattere volontario. Si applica alle imprese (1) i cui valori mobiliari non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione europea (non quotate). [L'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE] distingue tre categorie di piccole e medie imprese in base al totale dello stato patrimoniale, ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni e al numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio.
Tali imprese non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, ma sono incoraggiate a utilizzare il presente principio. Il presente principio verte sulle medesime questioni attinenti alla sostenibilità che formano oggetto dei principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) per le grandi imprese. Tuttavia, essendo proporzionato, tiene conto delle caratteristiche fondamentali delle microimprese e delle piccole e medie imprese. Le microimprese sono libere di utilizzare soltanto alcune parti del presente principio, come evidenziato al punto 5, lettera a).
Struttura del principio
Il presente principio consta di due moduli che l'impresa può utilizzare per preparare la propria relazione sulla sostenibilità:Il punto 24 illustra le opzioni disponibili per preparare una relazione sulla sostenibilità con l'ausilio del presente principio adottando uno o entrambi i moduli. Una volta operata la scelta, il modulo va rispettato nella sua interezza (ferma restando la flessibilità consentita dal punto 22); tuttavia, i singoli elementi dell'informativa devono essere forniti soltanto quando sono applicabili alle circostanze specifiche dell'impresa.
Principi per la preparazione della relazione sulla sostenibilità (modulo base e omnicomprensivo)
Conformità al presente principio
Il presente principio reca disposizioni che consentono all'impresa di fornire informazioni pertinenti in merito agli aspetti seguenti:
A seconda del tipo di attività svolte dall'impresa, può essere opportuno includere informazioni aggiuntive (metriche e/o informative di carattere descrittivo) non contemplate nel presente principio per riferire su questioni attinenti alla sostenibilità che sono comuni nel settore dell'impresa (ossia solitamente affrontate da imprese o soggetti che operano all'interno di un'industria specifica o di un settore specifico) o specifiche dell'impresa, in quanto ciò favorisce la preparazione di informative pertinenti, veritiere, comparabili, comprensibili e verificabili. Tra queste figurano le informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra di ambito 3 (cfr. punti da 50 a 53 del presente principio). L'appendice B fornisce un elenco di possibili questioni attinenti alla sostenibilità.
Informazioni comparative
Principio di applicabilità
Talune informative si applicano soltanto a circostanze specifiche (2). Le istruzioni fornite in ciascuna informativa specificano tali circostanze e le informazioni che devono essere comunicate soltanto se l'impresa le ritiene applicabili. Quando una di queste è omessa, si presume che non sia applicabile.
Inclusione delle filiazioni nei dati comunicati
Tempistiche e collocazione della relazione sulla sostenibilità
Se serve a rispondere alle esigenze di grandi imprese o banche che richiedono un aggiornamento annuale, la relazione sulla sostenibilità è preparata annualmente. Se l'impresa redige un bilancio, la relazione sulla sostenibilità è preparata secondo tempistiche coerenti con la redazione del bilancio. Se determinati elementi di informazione non sono cambiati rispetto al precedente anno di riferimento, l'impresa può indicare che non sono intervenute variazioni e rimandare alle informazioni fornite per tali elementi nella relazione dell'anno precedente.
La funzione primaria della relazione è informare le controparti commerciali effettive o potenziali. L'impresa può decidere di rendere pubblica la propria relazione sulla sostenibilità. In tal caso, può presentarla in una sezione distinta della relazione sulla gestione, qualora ne rediga una. In caso contrario, l'impresa può presentare la relazione sulla sostenibilità come documento a parte.
Onde evitare di pubblicare due volte le stesse informazioni, l'impresa può rimandare, nella relazione sulla sostenibilità, a informative pubblicate in altri documenti cui è possibile accedere contemporaneamente alla relazione sulla sostenibilità (3).
Informazioni classificate e sensibili
Coerenza e collegamenti con le informazioni contenute nel bilancio
Modulo base
L'impresa riferisce in merito agli aspetti ambientali, sociali e di condotta delle imprese (congiuntamente "questioni attinenti alla sostenibilità") che la riguardano presentando le informative da B1 a B11.
Criteri per la redazione
L'impresa rende noto quanto segue:
eventuali informative omesse ritenendo che si trattasse di informazioni classificate o sensibili (cfr. punto 19);
se la relazione sulla sostenibilità è stata redatta su base individuale (ossia è limitata alle informazioni relative all'impresa) o su base consolidata (ossia include informazioni relative all'impresa e alle sue filiazioni);
in caso di relazione consolidata sulla sostenibilità, l'elenco delle filiazioni incluse nella relazione, compresa la loro sede legale (4); e
Pratiche, politiche e iniziative future per la transizione verso un'economia più sostenibile
L'impresa dichiara se ha predisposto pratiche, politiche o iniziative future specifiche per la transizione verso un'economia più sostenibile. L'impresa indica se si è dotata di:
pratiche. Nel novero possono rientrare sforzi volti a ridurre il consumo idrico e di energia elettrica dell'impresa, a ridurre le emissioni di gas a effetto serra o a prevenire l'inquinamento, iniziative tese a migliorare la sicurezza dei prodotti nonché iniziative in corso tese a migliorare le condizioni di lavoro e la parità di trattamento sul luogo di lavoro, formazione in materia di sostenibilità per la forza lavoro dell'impresa e partenariati relativi a progetti di sostenibilità;
politiche in materia di sostenibilità, a prescindere dal fatto che siano pubblicamente disponibili, ed eventuali politiche ambientali, sociali o di governance distinte che vertono su questioni attinenti alla sostenibilità;
Le pratiche, politiche e iniziative future comprendono le azioni dell'impresa finalizzate a ridurre i propri impatti negativi e rafforzare quelli positivi sulle persone e sull'ambiente, al fine di contribuire a un'economia più sostenibile. L'appendice B elenca possibili questioni attinenti alla sostenibilità che potrebbero essere trattate nel contesto della presente informativa. Per comunicare tali informazioni l'impresa può utilizzare il modello di cui al punto 14 dell'allegato II della presente raccomandazione.
Energia ed emissioni di gas a effetto serra
L'impresa rende noto il proprio consumo totale di energia in MWh, operando la ripartizione indicata nella tabella seguente, qualora sia in grado di ottenere le informazioni necessarie:
| Rinnovabile | Non rinnovabile | Totale | |
| Energia elettrica (secondo quanto risulta dalle bollette) | |||
| Combustibili |
L'impresa rende note le stime delle proprie emissioni lorde di gas a effetto serra in tonnellate di CO2 equivalente (t CO2eq) tenendo conto del contenuto della norma per le imprese del Greenhouse Gas Protocol (Corporate Accounting and Reporting Standard, versione 2004) e indicando:
L'impresa rende nota la propria intensità di gas a effetto serra, calcolata dividendo le "emissioni lorde di gas a effetto serra" comunicate a norma del punto 30 per il dato "ricavi delle vendite e delle prestazioni (in unità monetarie)" comunicato a norma del punto 24, lettera e), punto iv) (5).
Inquinamento di aria, acqua e suolo
Se è già tenuta, in forza di leggi o altre normative nazionali, a comunicare alle autorità competenti le proprie emissioni di inquinanti, o se riferisce volontariamente al riguardo nel quadro di un sistema di gestione ambientale, l'impresa rende noti gli inquinanti che emette nell'aria, nell'acqua e nel suolo nell'ambito delle proprie operazioni, con i rispettivi quantitativi. In alternativa, se tali informazioni sono già pubblicamente disponibili, l'impresa può rimandare al documento in cui figurano, ad esempio fornendo l'URL pertinente o inserendo un collegamento ipertestuale.
Biodiversità
Acque
L'impresa rende noto il proprio prelievo idrico totale, ossia la quantità di acqua in entrata nel perimetro dell'organizzazione (o dell'impianto); inoltre l'impresa indica separatamente la quantità di acqua prelevata presso siti ubicati in aree a elevato stress idrico.
Se svolge processi di produzione che consumano quantità significative di acqua (ad esempio processi che richiedono energia termica quali l'essiccazione o la produzione di energia elettrica, produzione di merci, irrigazione agricola, ecc.), l'impresa indica il proprio consumo idrico, calcolato come differenza tra il prelievo idrico e lo scarico di acque risultante dai propri processi di produzione.
Uso delle risorse, economia circolare e gestione dei rifiuti
Forza lavoro – Caratteristiche generali
Forza lavoro – Salute e sicurezza
Forza lavoro – Retribuzione, contrattazione collettiva e formazione
L'impresa rende noto quanto segue:
se i dipendenti percepiscono una retribuzione pari o superiore al salario minimo applicabile nel paese cui si riferisce la comunicazione dell'impresa, determinato direttamente dal diritto nazionale in materia di salario minimo o mediante contrattazione collettiva;
Condanne e ammende per corruzione attiva e passiva
Modulo onnicomprensivo
Questo modulo fornisce informative aggiuntive rispetto a quelle incluse nel modulo base, allo scopo di rispondere in modo esaustivo alle esigenze di informazione dei partner commerciali dell'impresa, quali investitori, banche e clienti aziendali. Le informative del presente modulo rispecchiano gli obblighi dei partecipanti ai mercati finanziari e dei clienti aziendali ai sensi delle leggi e delle normative pertinenti. Tengono inoltre conto delle informazioni di cui i partner commerciali hanno bisogno per valutare il profilo di rischio per la sostenibilità dell'impresa, ad esempio in qualità di (potenziale) fornitore o mutuatario.
Strategia: modello aziendale e iniziative connesse alla sostenibilità
L'impresa rende noti gli elementi chiave del proprio modello aziendale e della propria strategia ambientale, tra cui:
Descrizione delle pratiche, delle politiche e delle iniziative future per la transizione verso un'economia più sostenibile
Se l'impresa ha predisposto pratiche, politiche o iniziative future specifiche per la transizione verso un'economia più sostenibile già segnalate nell'informativa B2 nel modulo base, le descrive brevemente. A tal fine l'impresa può utilizzare il modello di cui al punto 149 dell'allegato II della presente raccomandazione.
Aspetti da considerare in sede di comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra nell'ambito della sezione B3 (modulo base)
A seconda del tipo di attività svolte dall'impresa, può essere opportuno rendere nota una quantificazione delle sue emissioni di gas a effetto serra di ambito 3 (cfr. punto 10 del presente principio) al fine di fornire informazioni pertinenti sugli impatti della catena del valore dell'impresa sui cambiamenti climatici.
Le emissioni di ambito 3 sono emissioni indirette di gas a effetto serra (diverse da quelle di ambito 2) derivanti dalla catena del valore di un'impresa. Tra esse figurano le emissioni delle attività a monte delle operazioni dell'impresa (ad esempio beni e servizi acquistati, beni strumentali acquistati, trasporto di beni acquistati, ecc.) e di quelle a valle delle operazioni dell'impresa (ad esempio trasporto e distribuzione dei prodotti dell'impresa, uso dei prodotti venduti, investimenti, ecc.).
L’impresa che decida di comunicare questa metrica dovrebbe fare riferimento ai 15 tipi di emissioni di gas a effetto serra di ambito 3 individuati dalla norma Corporate Accounting and Reporting Standard del Greenhouse Gas Protocol e descritti in dettaglio dalla norma Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard del Greenhouse Gas Protocol. Quando comunica le emissioni di gas a effetto serra di ambito 3, l'impresa include le categorie significative di ambito 3 (secondo la norma Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard)) sulla base della propria valutazione delle categorie di ambito 3 pertinenti. Ulteriori orientamenti sui metodi di calcolo specifici per ciascuna categoria sono reperibili nel documento Technical guidance for Calculating Scope 3 Emissions del Greenhouse Gas Protocol.
Obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e transizione climatica
Se ha stabilito obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, l'impresa li rende noti in valori assoluti per le emissioni di ambito 1 e 2. In linea con i punti da 50 a 53, se ha fissato obiettivi di riduzione di ambito 3, l'impresa rende noti anche gli obiettivi per le emissioni significative di ambito 3. In particolare indica:
Se ha adottato un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'impresa che opera in settori ad alto impatto climatico (6) può fornire informazioni al riguardo, compresa una spiegazione del modo in cui il piano sta contribuendo a ridurre le emissioni di gas a effetto serra.
Rischi climatici
Se ha individuato pericoli legati al clima ed eventi di transizione legati al clima che creano nei suoi confronti rischi lordi legati al clima, l'impresa:
Altre caratteristiche (generali) della forza lavoro
Se conta 50 o più dipendenti, l'impresa può indicare il rapporto tra donne e uomini a livello dirigenziale per il periodo di riferimento.
Se conta 50 o più dipendenti, l'impresa può indicare il numero di lavoratori autonomi senza personale che lavorano esclusivamente per l'impresa e il numero di lavoratori temporanei messi a disposizione da imprese che esercitano principalmente "attività di ricerca, selezione e fornitura di personale".
Altre informazioni sulla forza lavoro propria – Politiche e procedure in materia di diritti umani
Incidenti gravi in materia di diritti umani
Ricavi da determinate attività ed esclusione dagli indici di riferimento dell'UE
Se opera in uno o più dei settori seguenti, l'impresa indica le entrate corrispondenti derivanti da attività relative a:
settore dei combustibili fossili (carbone, petrolio e gas) (vale a dire che l'impresa genera proventi dalla prospezione, dall'estrazione, dalla produzione, dalla trasformazione, dallo stoccaggio, dalla raffinazione o dalla distribuzione, compresi il trasporto, lo stoccaggio e il commercio, di combustibili fossili quali definiti all'articolo 2, punto 62, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (7)), indicando la disaggregazione dei proventi derivanti da carbone, petrolio e gas; o
Diversità di genere nell'organo di governance
Note
- (1)Ivi compresi lavoratori autonomi, imprese non costituite in forma societaria e microimprese quotate. ↩
- (2)Ad esempio se vige l'obbligo giuridico di divulgare informazioni specifiche o se determinate informazioni sono già comunicate su base volontaria attraverso un sistema di gestione ambientale. ↩
- (3)In una futura versione del principio volontario per le PMI sotto forma di strumento online l'impresa potrà, se del caso, rimandare alle informative pubblicate in documenti diversi dalla relazione sulla sostenibilità includendole mediante riferimento. Tale riferimento è effettuato indicando il numero di pagina nel documento di partenza, a condizione che quest'ultimo sia reso disponibile in formato PDF nello strumento online. ↩
- (4)Con "sede legale" si intende l'indirizzo ufficiale dell'impresa. ↩
- (5)In una futura versione del principio volontario per le PMI sotto forma di strumento online, questo dato sarà calcolato automaticamente. ↩
- (6)I settori ad alto impatto climatico sono quelli elencati nelle sezioni da A a H e nella sezione M della NACE, quali definiti nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/137. ↩
- (7)Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1). ↩